Il controllo dei pesi e delle misure negli Statuti di Tivoli del 1522 rappresentava un pilastro fondamentale della regolamentazione commerciale, volto a garantire la fede pubblica, prevenire le frodi e tutelare i consumatori. La disciplina stabilita nel Libro Quinto del codice era estremamente rigorosa e copriva diverse tipologie di misurazione.
I mercanti che vendevano panni, tessuti di lana o seta o zendado dovevano obbligatoriamente utilizzare la canna e la misura romana (canam & mensuram Romanam). Tali strumenti dovevano essere preventivamente presentati alla Curia di Tivoli per essere marchiati con il sigillo ufficiale del Comune. Chiunque misurasse con strumenti non marchiati rischiava una multa di 20 fiorini. Anche le tessitrici tiburtine avevano l'obbligo di misurare i panni attenendosi strettamente al braccio del Comune, sotto pena di una multa di 10 libbre per ogni infrazione.
Le merci sfuse e alimentari erano soggette a misuratori pubblici standardizzati. Qualsiasi tipo di grano o legume doveva essere venduto e misurato esclusivamente tramite la rubitella pubblica e sigillata del Comune. L'olio doveva essere venduto utilizzando l'aquamaria (aquamariam o aquaritia), anch'essa misura pubblica ufficiale del Comune.
Per il servizio di misurazione con la rubitella e l'aquamaria dell'olio veniva prevista una tassa fissa di due denari.
Per evitare qualsiasi alterazione o contraffazione dei campioni di misura ufficiali, lo Statuto stabiliva che tutte le misure ufficiali di Tivoli (comprese quelle per l'olio e il grano) dovessero essere conservate sotto la diretta responsabilità e custodia del Camerario del Comune (Camerarius). Il Camerario le affidava poi, dietro idonee garanzie e cauzioni, ai commercianti o misuratori autorizzati, i quali erano obbligati a restituirle intatte al termine del loro ufficio o del periodo di vendita stabilito dal Capomilizia, sotto pena di una pesantissima sanzione di 100 lire.
Le norme per l'utilizzo di bilance e stadere (statera) erano rigidissime. Era vietato ai mercanti possedere o utilizzare stadere con una portata superiore alle quattordici decine (quatuor decinae). Chiunque esercitasse un'attività di compravendita a peso e venisse trovato in possesso di una stadera, di un marco (marcum) o di altri pesi non sigillati con il marchio del Comune incorreva in severe sanzioni: se i pesi risultavano anche alterati o falsi, la multa era di 5 lire; se invece erano giusti ma semplicemente privi del sigillo ufficiale, la sanzione era di 20 fiorini provisini. In entrambi i casi, gli strumenti non conformi venivano sequestrati e acquisiti dal Comune.
L'applicazione di queste norme non era lasciata al caso. Il Sindaco generale del Comune (scindicus generalis) aveva il dovere d'ufficio di compiere ispezioni di persona almeno una volta al mese, accompagnato da guardie e da un notaio. Durante queste visite, il Sindaco controllava minuziosamente i banchi dei macellai, le botteghe e i mercati per verificare la conformità di tutti i pesi e delle misure in uso, denunciando immediatamente alla Curia di Tivoli chiunque venisse trovato con strumenti alterati, usurpati o privi di sigillo.